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INFORMATIVO PER LA SPIEGAZIONE SUI CASI DI ESENZIONE ENPALS A SEGUITO
DELLA FINANZIARIA 2008
24 gennaio 2008
Per i soci: la notizia è stata segnalata
ai soci via mailing list in data 26 gennaio 2008 insieme ad altre
novità!
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NOVITA’ E NUOVE PROCEDURE DERIVANTI
DALL’EMENDAMETO ALLA FINANZIARIA 2008 - ART. 39 QUATER D.L.
159 DEL 01/10/2007 CONVERTITO IN LEGGE N. 222/2007 DEL 01/12/2007
Di recente è uscita una legge (num.
222 del 1 dicembre 2007) grazie alla quale i musicisti e artisti
che rientrano in determinate categorie vengono esonerati ad adempiere
ad alcuni adempimenti.
Questa è la normativa:
L’art. 39quater
Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazionidi
intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque
anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a
sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività
lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive
modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo
di 5.000,00 euro.
Le minori entrate contributive per l’Enpals derivantidall’applicazionedel
presente comma sono valutate in 15milioni di euro annui
La ESIBIRSI SOC. COOP. da la possibilità,
ai soci rientranti nelle seguenti categorie:
- GIOVANI FINO A 18 ANNI;
- STUDENTI FINO A 25 ANNI;
- PENSIONATI DI ETA' SUPERIORE A 65 ANNI;
- SVOLGE GIA' ATTIVITA' DIPENDENTE O AUTONOMA E VERSA GIA' CONTRIBUTI
IN ALTRE GESTIONI (es. inps);
di applicare la normativa fungendo da garante
per il socio certificando il non superamento dei 5.000,00 euro di
reddito grazie alla contabilità della cooperativa stessa,
alle buste paga e, per chi è già iscritto da più
di un anno, grazie al CUD dell’anno precedente.
Per queste categorie non sarà più nemmeno necessaria
la COMUNICAZIONE ANTICIPATA DELLE DATE!!!
Inoltre per mezzo della cooperativa sarà possibile essere
in regola relativamente a quegli adempimenti che restano obbligatori
per quanto riguarda il punto di vista fiscale (emissione fattura),
di avere un contratto di lavoro e di regolarizzazione INAIL.
COME SI POTRA' OPERARE DA OGGI (24 gennaio
2008):
Prima di ogni esibizione ogni musicista dovrà compilare il
modulo di certificazione(che viene fornito dalla coop) dove c’è
anche la firma del presidente della Cooperativa che appunto opera
come garante. A fine serata si emetterà la fattura per l’esibizione.
A quel punto gli unici versamenti riguarderanno IVA e INAIL (specifichiamo
che l’INAIL è il 2,3% sul compenso sempre al netto
del rimborso spese di trasferta di 40,00 euro).
Copia del modulo deve essere rilasciata al cliente e una copia inviata
a noi insieme alla fattura relativa all’esibizione stessa
(questo perchè così potremo verificare se farvi la
procedura enpals o meno e se, in caso di gruppo, tutti i componenti
sono esentati).
LA CONVENIENZA :
- in caso di controversie da parte di ispettori siae/enpals/finanza,
queste verranno impugnate dalla Cooperativa tramite i propri legali;
- la possibilità di emettere fattura conviene rispetto ad
un eventuale ritenuta d’acconto in quanto:
1) possibilità di scaricare l’IVA da parte del cliente
2) possibilità di recuperare l’IVA sull’acquisto
di materiale d’usura, pubblicità ecc. da parte dei
soci (vedi sezione “SCARICARE L’IVA”)
3) il reddito prodotto è inferiore in quanto dalla somma
fatturata vengono detratte le spese forfetarie di trasferta (le
solite 40,00 euro a persona per le esibizioni al di fuori del comune
di residenza). Tale “minor reddito” prodotto è
utile oltre che a restare sotto il tetto dei 5.000,00 euro annui
(che probabilmente comunque non si raggiungerebbero) a pagare meno
irpef nella dichiarazione dei redditi (che invece nel caso di ritenuta
d’acconto si versa anticipatamente e sull’intero importo
non potendo detrarre le indennità di trasferta sopracitate)
- il contratto di lavoro con la cooperativa, come già in
essere, evita al locale di doverne stipulare uno e di dover adempiere
ai conseguenti obblighi legislativi;
- Posizione INAIL regolare;
- Dal momento in cui un locale o un cliente vi richiede comunque
l’agibilità ENPALS perché non si fida o preferisce
non correre rischi, se ne occuperà la cooperativa come sempre
fatto fino ad ora;
SPECIFICHIAMO CHE:
L’esibizione gratuita in un attività dove è
presente uno scopo di lucro resta contestabile in particolare dalla
GUARDIA DI FINANZA (ma anche da SIAE e ENPALS che da quest’anno
possono operare anche per conto della stessa GUARDIA DI FINANZA).
Per ulteriori informazioni
potete chiamare il nostro ufficio
al numero 0434696139
dal martedì al giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 17.30
Altrimenti scrivete
alla mail
info@esibirsi.it
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