Le
Origini dell'ENPALS
Gli interventi a tutela dei lavoratori dello spettacolo risalgono,
anche se erogati in forma ridotta e frammentaria, a periodi molto
lontani. Già nel 1821, con un Regolamento approvato dal Real
Rescritto fu istituita a Napoli, nel Regno delle due Sicilie, una
Cassa delle pensioni e sovvenzioni dei professori giubilati addetti
ai reali teatri. Le entrate della Cassa derivavano da contribuzioni
versate dal personale, dai proventi delle multe ad essi inflitte,
da sovvenzioni dello Stato e dall'incasso di due serate di beneficio
del Real Teatro San Carlo. Le prestazioni erogate dalla Cassa consistevano
in un trattamento di giubilazione (pensione) anche reversibile alle
vedove dei dipendenti, in sovvenzioni una tantum alle famiglie dei
dipendenti deceduti prima di aver maturato l'anzianità minima
richiesta per l'accesso al trattamento di giubilazione, in sovvenzioni
agli artisti divenuti inabili prima di avere maturato dieci anni
di servizio e, infine, nell'assistenza medica gratuita. Successivamente
il Regno d'Italia, con provvedimenti del 1861 e del 1897, recepì
formalmente il Real Rescritto ed assicurò il funzionamento
ed il finanziamento della "Cassa Giubilati".
In epoca successiva, quando già i principi della mutualità
si andavano affermando in leggi e accordi collettivi, alcune particolari
categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero la costituzione
di Casse mutue di malattia a livello provinciale, caratterizzate
dalla volontarietà assicurativa e dalla contribuzione a totale
carico degli iscritti. Queste Casse ebbero però generalmente
vita breve, a causa del ristretto numero di iscritti e dell'insufficienza
delle contribuzioni.
Miglior sorte ebbero invece le Casse Mutue Provinciali di Malattia,
costituite in quasi tutto il territorio nazionale, unificate poi
nel 1932 con un accordo tra le Associazioni Sindacali corporative
degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo. Fu così
costituita la Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza degli Orchestrali,
Bandisti, Corali e Tersicorei (Cassa O.B.C.T.) che, oltre alle prestazioni
per malattia, erogava assegni mensili di invalidità e vecchiaia
in favore degli iscritti i quali, per raggiungimento dell'età
o per altre cause, fossero riconosciuti permanentemente inabili
allo svolgimento della professione. Il finanziamento della gestione
era assicurato dal trasferimento alla Cassa dei fondi delle disciolte
Mutue Provinciali, nonchè dalle contribuzioni paritetiche
versate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Queste ultime erano
riscosse dalla S.I.A.E. e accreditate su libretti personali dei
lavoratori direttamente dalla parte datoriale.
Il 30 novembre 1933 fu costituita, con finalità identiche
a quella della Cassa O.B.C.T., la Cassa Nazionale di Assistenza
e Previdenza degli artisti lirici, drammatici, dell'operetta, rivista
e spettacoli viaggianti, così unificando le poche mutue costituite
in precedenza tra gli stessi.
Un ulteriore passo in avanti sulla via della tutela assicurative
nel mondo dello spettacolo fu compiuto il 18 maggio 1934 con la
costituzione della Cassa Nazionale Malattie del personale addetto
allo spettacolo (impiegati e operai); le prestazioni di invalidità
e vecchiaia venivano invece assicurate, per tali categorie di lavoratori,
dal neonato I.N.P.S.
Con il contratto collettivo 28 agosto 1934 fu poi prevista la unificazione
delle tre Casse e la costituzione della Cassa Nazionale di Assistenza
dei Lavoratori dello Spettacolo (C.N.A.L.S.), cui furono attribuiti
i fondi delle tre Casse disciolte. Tra gli scopi istituzionali fu
confermato quello dell'assicurazione di invalidità e di vecchiaia
che però subì una sostanziale modifica: non si provvedeva,
infatti, all'erogazione di pensioni in senso stretto, ma di generiche
sovvenzioni al verificarsi del rischio assicurato.
L'E.N.P.A.L.S.
dalla fondazione ai nostri giorni
Con
il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato,
con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388 fu istituito,
in sostituzione della C.N.A.L.S., l'Ente Nazionale di Previdenza
e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
Con l'emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 la tutela
previdenziale del settore è stata ulteriormente perfezionata,
ed ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama
degli Enti previdenziali. Tale decreto ha infatti stabilito condizioni
assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche
e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della saltuarietà
e brevità dell'attività lavorativa nonchè della
natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori.
In considerazione delle particolari caratteristiche occupazionali
di alcune categorie di lavoratori, l'ENPALS ha inoltre potuto erogare
la pensione di invalidità specifica e la pensione ai ballerini
ed ai tersicorei.
Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito
con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella
particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno
1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti
è gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo
con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente
medesimo.
Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori
e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa -
con la L. 23 marzo 1981, n. 91 - a tutti gli sportivi professionisti,
intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge,
"gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e
i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva
a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito
delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la
qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le
norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive
stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica
da quella professionistica".
Recenti
interventi normativi
Più
di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi
previdenziali sostitutivi intrapreso con la L. 23 ottobre 1992,
n. 421, ed in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2,
commi 22 e 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato
ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'INPS sia il
regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli iscritti al
Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso
tale Ente (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166).
Il processo di complessiva revisione del sistema pensionistico,
tendeva, tuttavia, anche alla razionalizzazione degli organismi
operanti nel settore (con la concentrazione della previdenza nell'INPS)
ed innescava così una situazione di prolungata incertezza
sulla stessa sopravvivenza dell'ENPALS, con incidenze negative che
si sono ripercosse sul suo assetto ordinativo. Con l'articolo 57
della legge 17 maggio 1999 n.144, veniva, infatti, approvata una
apposita delega, per la fusione di enti con finalità e funzioni
identiche o complementari. Il culmine della crisi sulle sorti dell'Enpals,
può individuarsi in una nota ministeriale del 21 ottobre
1999 con la quale il Ministero vigilante comunicava all'Ente la
sua imminente soppressione.
L'inversione di tendenza rispetto a quest'ultimo orientamento, è
intervenuta, a poca distanza di tempo, con l'articolo 79 della L.
23 dicembre 2000 n.388 (L. finanziaria 2001) che ha attribuito all'Ente
la facoltà di proporre ai Ministeri vigilanti modifiche statutarie
e dei regolamenti, per adeguare la propria struttura al recupero
del lavoro sommerso, in coerenza con i principi dettati dalla legge
n.88/1989 e del Decreto Legislativo 29/1993. Detta iniziativa legislativa
è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma, sia
pure implicita, della esistenza in vita dell'Ente.
Nel quadro sopra delineato è venuto successivamente ad inserirsi
l'art.43 della L. 27 dicembre 2002 n.289. Detta norma - "nell'ambito
del processo di armonizzazione dell'Enpals al regime generale, con
effetto dal 1 gennaio 2003" ha statuito:
a) l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo della stessa aliquota
di finanziamento in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'INPS;
b) la cessazione del contributo (c.d.di solidarietà) di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986 n. 41;
c) l'estensione della disciplina sull'ordinamento dei grandi enti
previdenziali di cui all'art. 3 del D.L.vo n.479/1994 ed in particolare
di quella sugli organi dell'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore
marittimo), ma con salvezza per quella sul "collegio dei revisori"
(rectius: "dei sindaci"), che "continua ad applicarsi".
Lo stesso art. 43 ha altresì introdotto ulteriori innovazioni,
prevedendo - tra l'altro - il periodico monitoraggio delle figure
professionali dello spettacolo e dello sport, l'adeguamento delle
categorie dei soggetti assicurati e l'integrazione o la ridefinizione
della distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo (stabilita
con decreto del Ministro del lavoro 10 novembre 1997). Per tali
ultime modifiche, così come per quelle sugli organi, viene
prescritta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Le nuove disposizioni possono considerarsi quale rilevante sintomo
di rafforzamento - anche se operato ancora indirettamente - del
ruolo autonomo dell'Ente, soprattutto con la ribadita prosecuzione
del percorso di progressiva omogeneizzazione del trattamento previdenziale
di settore, a quello generale e nella sua riconfermata gestione
in capo all'Ente stesso.
Più di recente, infine, è sopravvenuto l'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n.350, (L.finanziaria per il 2004), che
ha introdotto ulteriori innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio
dello stesso anno. Più in particolare i commi da 98 a 100,
del predetto art. 3, hanno dettato norme - tra l'altro - sull'obbligo
di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività
musicali e sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo
un'altra categoria all'elenco originario, previsto dal menzionato
D.L.vo n. 708 del 1947. Tali ultime disposizioni costituiscono ennesima
conferma dell'orientamento legislativo volto alla conservazione
dell'ENPALS e sintomo di una precisa scelta istituzionale, di allargamento
dei suoi compiti.
Da ultimo una radicale revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente
è stata operata con l'emanazione del D.P.R. 24 novembre 2003
n.357, previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n.289
(finanziaria 2003), che ha soppresso il vecchio e anacronistico
statuto del D.P.R. 26/1950. L'approvazione del D.P.R. 357/2003 ha
ridefinito lo statuto equiparando gli organi dell'Enpals a quelli
dei principali enti previdenziali. Esso prevede, tra le disposizioni
che regolano aspetti diversi, l'articolazione territoriale in sedi
compartimentali aggregate in aree interregionali (art. 3) e l'abrogazione
(art.9), sia del precedente regolamento generale sull'ordinamento
ed il funzionamento (D.P.R. 1° gennaio 1950, n.26), sia delle
disposizioni sul Comitato di vigilanza del Fondo autonomo,per il
calcio e gli sportivi professionisti, "per effetto di quanto
disposto dall'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n.289".
L’ulteriore atto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge
finanziaria 2003 è costituito dalla ricostituzione degli
organi dell’ENPALS (C.d.A. e C.I.V.) che pone fine ad un’annosa
gestione commissariale che, con l’eccezione del periodo 1992-1996,
risale addirittura al lontano 1975. Da ultimo, in attuazione dell’articolo
43 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono stati emanati, in data
15 marzo 2005, due Decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in virtù dei quali si è provveduto
rispettivamente ad adeguare le categorie dei lavoratori assicurati
obbligatoriamente presso l’ENPALS sulla scorta dell’evoluzione
delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva
dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo ampliando, pertanto,
l’elencazione di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S.
n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad integrare
e ridefinire le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo di cui al D.M. 10 novembre 1997,
istituito presso l’ENPALS. Oggi, pertanto, l’Enpals
con i suoi 60.000 pensionati garantisce la tutela previdenziale
al particolare mondo dello spettacolo e dello sport, un mondo che
ha dato e continua a dare lustro al paese nel mondo. Un Ente felicemente
avviato verso una riorganizzazione delle sue attività che
attraverso servizi telematici moderni e più funzionali sta
cambiando la sua immagine agli occhi dei suoi assicurati. |